La Legge della Regione Piemonte n. 23/2003 stabilisce che:
- i Veicoli a doppia alimentazione benzina/gpl già dotati del dispositivo per la circolazione con gas metano o gpl alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell’immissione in commercio (quindi, in pratica, USCITI DI FABBRICA con l’impianto già installato) hanno diritto ad ESENZIONE di CINQUE ANNI dalla data di immatricolazione; dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione la tassa è RIDOTTA A UN QUARTO.
- I Veicoli a doppia alimentazione benzina/gpl “trasformati” (con installazione impianto successiva all’immatricolazione) con potenza non superiore ai 100 kw conformi alla direttiva anti inquinamento Euro 2 e superiori, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica per cinque annualità. A partire dal sesto anno scatta l’obbligo di pagamento: diversamente da quanto accade per i veicoli a doppia alimentazione “originaria”, per questi si paga la tassa intera.
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